ICHIARAZIONE DI CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI IMMAGINI

La diffusione di immagini che ritraggono una persona è generalmente subordinata alla concessione di un consenso scritto da parte sua. Fatta eccezione per alcune ipotesi individuate dalla legge, infatti, la pubblicazione del ritratto di qualcuno senza aver ottenuto la relativa liberatoria costituisce illecito, passibile di sanzioni sul piano civile e penale.

Le sanzioni per chi non ha ottenuto il consenso

Quando si utilizza l’immagine altrui in assenza del consenso dell’interessato, la legge prevede che quest’ultimo possa ottenere da un Tribunale la cessazione di tale abuso e il risarcimento dell’eventuale danno subito. I medesimi provvedimenti possono essere richiesti nei confronti di chi pubblica un’immagine lesiva del decoro o della reputazione della persona ritratta nella foto o nel video; in quest’ultimo caso si configura anche il reato di diffamazione, che prevede come sanzioni una multa o persino la reclusione. La diffusione di immagini che ritraggono una persona equivale a trattamento di dati personali della stessa. Per questo motivo, se l’immagine è utilizzata per trarne un profitto o per recare un danno alla persona ritratta, si compie il reato di trattamento illecito di dati personali, punito anch’esso con la reclusione.

I casi in cui non è necessario il consenso

Sono previsti dei casi in cui, per la pubblicazione dell’immagine altrui, il consenso dell’interessato non è richiesto: si tratta di quelle situazioni in cui la diffusione di immagini relative a una persona è giustificata dalla sua notorietà o dalla carica pubblica che ricopre. Non vi è necessità di consenso scritto quando la riproduzione dell’immagine all’interno di foto o video è motivata da scopi di giustizia o di polizia, oppure per finalità scientifiche, didattiche o culturali.

Infine, è consentito diffondere liberamente l’immagine altrui quando la stessa si inserisce nel contesto di fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico oppure svoltisi in pubblico. Anche in tali casi, comunque, la diffusione non deve ledere il decoro o la reputazione del soggetto ritratto.

In tutti i casi in cui si intende utilizzare l’immagine altrui, pertanto, è opportuno procurarsi il consenso scritto dell’interessato, la cosiddetta liberatoria, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste. La liberatoria deve sottoscritta dal diretto interessato o, se questi è un minore, dal genitore e deve comprendere l’informativa prevista dalla normativa sulla privacy