FORMULARIO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE
L’amministratore di sostegno è il soggetto incaricato di prendersi cura del patrimonio e della persona che non è in condizione di provvedere ai propri interessi. La legge consente a chiunque di designare per il futuro un amministratore di sostegno, in previsione dell’insorgere di una situazione che possa limitare la propria capacità di agire.
Condizioni della designazione
La designazione di un amministratore di sostegno può essere effettuata dall’interessato quando sia nel pieno delle sue facoltà fisiche e mentali. Ovviamente, il successivo ricorso al Giudice Tutelare per ottenere il decreto di incarico potrà essere inoltrato solamente nel momento in cui siano effettivamente insorte delle limitazioni nella capacità d’agire dell’interessato. Il Giudice sarà vincolato a nominare quale amministratore la persona indicata nell’atto di designazione, a meno che ricorrano gravi motivi, stabilendo limiti, modalità e durata dell’incarico stesso
Modalità della designazione e revoca
La designazione dell’amministratore va fatta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale. Nell’atto di designazione è opportuno indicare, oltre agli estremi identificativi del soggetto designato, anche il tipo di atti dei quali si autorizza il compimento. L’interessato potrà in ogni momento revocare la designazione precedentemente compiuta. A tal fine sarà necessario redigere un atto specifico nel quale si potrà eventualmente designare all’incarico una persona diversa.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno rappresenta una valida alternativa alle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione, poiché mira a limitare nella minore misura possibile la capacità d’agire dell’interessato. In presenza di dubbi nella compilazione dell’atto di designazione, può essere opportuno chiedere consiglio al proprio legale di fiducia.