CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO DA PARTE DI UN SOLO CONDOMINO
L’assemblea di condominio può essere convocata, in determinati casi, da un singolo condomino, in deroga alla regola generale che riserva questa facoltà all’amministratore o all’iniziativa congiunta di almeno due condomini.
Uno strumento efficace a disposizione del singolo condomino
Molto spesso il condominio è teatro, purtroppo, di liti e dissidi tra vicini di casa, e non sempre l’amministratore ha la capacità o la solerzia di risolvere i conflitti che si vengono a creare. Una recente legge, però, ha messo a disposizione del singolo condomino un mezzo molto efficace per ottenere più rapidamente la soluzione di alcune specifiche questioni condominiali. Sono previsti, infatti, casi particolari in cui un solo condomino può richiedere la convocazione dell’assemblea di condominio all’amministratore e, nel caso quest’ultimo non proceda, provvedere egli stesso alla convocazione.
I casi previsti dalla legge
Il singolo condomino può richiedere ed eventualmente convocare l’assemblea di condominio allo scopo di far cessare attività che danneggino le parti comuni come cortili, scale o pianerottoli. Le medesime facoltà gli sono riconosciute per promuovere la revoca dell’amministratore, qualora siano emerse gravi irregolarità fiscali o nel caso in cui egli non abbia aperto o utilizzato lo specifico conto corrente intestato al condominio. Ulteriori ipotesi di convocazione dell’assemblea da parte del singolo condomino si danno quando si intende proporre la realizzazione di interventi per migliorare la sicurezza dell’edificio, eliminare le barriere architettoniche o migliorare l’efficienza energetica dello stabile.
Nella richiesta di convocazione, ovviamente, va specificato il motivo per il quale si desidera convocare l’assemblea. Per compilare correttamente una lettera di richiesta di convocazione dell’assemblea di condominio è possibile utilizzare un modello precompilato o, in presenza di dubbi, rivolgersi a un avvocato di fiducia.