Autocertificazione dello stato di famiglia

Lo stato di famiglia, come ogni altro certificato riguardante stati e qualità personali, può essere prodotto in autocertificazione presso qualsiasi pubblica amministrazione. L’autocertificazione, introdotta nel nostro ordinamento come strumento di semplificazione amministrativa, rappresenta oggi l’unica valida modalità con cui il cittadino può presentare tali comunicazioni. Per legge, infatti, nei rapporti con la pubblica amministrazione i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive.

Contenuto della dichiarazione sostitutiva

Lo stato di famiglia è un certificato che attesta l’esatta composizione della famiglia anagrafica, con l’indicazione delle persone che vivono all’interno di una stessa unità abitativa e sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi.

Nella compilazione del documento da presentare in autocertificazione, il dichiarante (“intestatario”) deve indicare, relativamente a sé e ad ogni altro componente della famiglia anagrafica, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita ed ovviamente l’indirizzo ove l’intera famiglia ha fissato la propria residenza.

La dichiarazione sostitutiva così formulata va poi firmata dal dichiarante, senza che sia necessaria l’autenticazione di tale sottoscrizione. Il documento è esente dall’imposta di bollo.

A chi può essere presentata la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia può essere validamente presentata presso qualsiasi organo della pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi. Essa è inoltre utilizzabile nei rapporti con soggetti privati, come banche o assicurazioni, se questi ultimi vi hanno prestato apposito consenso.

Ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, l’autocertificazione può essere validamente presentata anche al datore di lavoro privato, come conferma il sito del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Resta fermo il potere di controllo, da parte dell’INPS, sulla veridicità delle informazioni fornite.

Il dichiarante, infatti, è penalmente responsabile se presenta dichiarazioni mendaci ed in tal caso, inoltre, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.