Quale preavviso per la disdetta del contratto di locazione ad uso abitativo

La figura della disdetta, nell’ambito dei contratti di locazione, viene spesso confusa con il recesso; in realtà, si differenzia da quest’ultimo perché comporta il mancato rinnovo alla scadenza e non lo scioglimento del vincolo contrattuale in una data antecedente.

I termini per procedere con la disdetta

Chi decide di disdire dal contratto non deve dimenticarsi di un elemento fondamentale: i termini di preavviso. Il locatore (ossia chi concede l’immobile in affitto) può dare disdetta inviando al conduttore (o affittuario) una comunicazione scritta almeno 6 mesi prima della scadenza del vincolo contrattuale. Se si desidera interrompere il contratto alla prima scadenza (ad esempio allo scadere dei primi 4 anni in un contratto 4+4), la disdetta da parte del locatore è ammessa solo nel caso in cui sussistano gravi motivi, stabiliti dalla legge. Non sono necessarie motivazioni particolari, invece, qualora si avvicini la seconda scadenza.

I gravi motivi ammessi dalla legge

Il locatore può dare disdetta all’avvicinarsi della prima scadenza, ad esempio, quando l’immobile deve essere utilizzato da coniuge, genitori, figli o parenti entro il 2° grado, oppure nel caso in cui lo stesso sia di proprietà di una società o di un ente con determinate finalità e debba essere utilizzato per perseguire determinati scopi. In tutti i casi previsti dalla legge è necessario inviare una raccomandata con avviso di ricevimento. Per il conduttore che intenda disdire dal contratto di locazione la legge non ha ritenuto opportuno fornire un elenco dei “gravi motivi“, purché si tratti di eventi imprevedibili, non derivanti dalla volontà del conduttore, che rendano gravosa la prosecuzione del contratto stesso.

Riassumendo, la legge richiede a locatore o affittuario che desiderino disdire da un contratto di locazione la presentazione alla controparte di una raccomandata A/R, prevedendo un termine ultimo per l’invio. Sebbene in entrambi i casi debbano sussistere motivazioni gravi alla base della decisione, solo per il locatore è stato previsto un elenco dettagliato. Per qualsiasi chiarimento in materia è meglio consultare un avvocato.