Assicurare la riservatezza delle cartelle mediche
Avente natura di atto pubblico e destinata a produrre effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, la cartella clinica è un documento riservato. Il paziente, anche attraverso un delegato, ha diritto d’accesso alla documentazione sanitaria che lo riguarda.
La riservatezza delle cartelle cliniche e il diritto d’accesso
L’ordinamento giuridico tutela la riservatezza delle cartelle cliniche in considerazione dei dati sensibili in esse contenuti. Per dare concretezza al diritto alla riservatezza e alla protezione dei propri dati personali, l’accesso alla documentazione sanitaria soggiace a dei limiti molto rigorosi volti a salvaguardare la privacy: la copia della cartella clinica può essere richiesta, in primis, dal diretto interessato o da colui che è stato delegato del paziente. In secondo luogo, in determinate situazioni, anche un soggetto terzo come l’erede può avanzare l’istanza, purché tale soggetto richieda l’accesso alla documentazione sanitaria per tutelare una situazione giuridicamente rilevante.
Il contenuto dell’istanza
Per il rilascio della cartella clinica o per prenderne visione ed estrarne copia, deve essere presentata un’apposita istanza. Il documento, datato e firmato, è indirizzato alla direzione sanitaria e contiene la richiesta di rilascio della documentazione medica, nonché l’esplicitazione dei motivi alla base dell’istanza. La richiesta è corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della domanda e dall’indicazione dei dati anagrafici dell’istante, che dovrà specificare se agisce in qualità di titolare del trattamento sanitario o se, invece, sia il delegato, il tutore, il genitore, l’erede o il coerede del paziente.
La documentazione sanitaria contiene informazioni sensibili atte a rivelare lo stato di salute dell’individuo. Per garantire la riservatezza delle cartelle cliniche, il paziente, la persona da questo delegata o altro soggetto interessato può accedere a tali documenti presentando un’apposita istanza. Qualora sorgano dei dubbi nella redazione del documento in questione, l’avvocato è la figura di riferimento più idonea.