Condizioni per rassegnare correttamente le proprie dimissioni
Il 12 marzo 2016 ha rappresentato una data importante per il mondo del lavoro. Quel giorno è entrato in vigore quanto deciso in precedenza in merito alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della relativa revoca.
Le dimissioni in forma telematica
In base alla nuova normativa, è necessario innanzitutto entrare in possesso del PIN (da richiedere all’INPS) o, in alternativa, registrarsi sul sito di Cliclavoro. Una volta ottenute le credenziali sarà possibile accedere al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e compilare il format presente con le generalità di chi deve richiedere le dimissioni e del datore di lavoro, indicando anche il tipo di contratto stipulato e la data di inizio dello stesso. Il modulo dovrà essere inoltrato sia al Ministero del lavoro che alla casella PEC del datore. È possibile procedere alla revoca entro 7 giorni dall’avvenuta comunicazione, seguendo le stesse modalità.
I soggetti abilitati e i casi in cui non è richiesta la procedura automatica
Chi non ha un computer a disposizione, oppure trova difficoltosa la nuova procedura, può rivolgersi a uno dei soggetti abilitati (ad esempio il patronato o un’organizzazione sindacale). Saranno questi ultimi a inoltrare il modulo al Ministero del lavoro. Le dimissioni online non sono richieste se hanno per oggetto categorie protette, lavoratori domestici e marittimi, donne in gravidanza e lavoratori pubblici. Se effettuate durante il periodo di prova è sufficiente una comunicazione scritta al datore di lavoro.
La procedura telematica è stata introdotta per evitare la pratica diffusa delle “dimissioni in bianco”, che prevede la preparazione di una lettera già in fase di assunzione (o nel corso del rapporto di lavoro) fatta firmare al lavoratore e utilizzata successivamente in caso di necessità. Per maggiori informazioni sulla risoluzione del rapporto di lavoro è consigliabile rivolgersi a un avvocato.