Cessazione del contratto di fornitura di servizi di telecomunicazione
Il consumatore ha la facoltà di far cessare un contratto di telefonia in qualunque momento, inviando un’apposita comunicazione scritta all’indirizzo della società che fornisce il servizio. Non è necessario, quindi, attendere la scadenza naturale del contratto di abbonamento per poter cambiare operatore. Perché il recesso abbia effetto, è sufficiente che la relativa comunicazione sia inviata all’operatore con un preavviso di almeno 30 giorni.
Libertà di recedere in qualunque momento
La facoltà di cessare un contratto di telefonia prima della sua scadenza naturale, introdotta nel nostro ordinamento dalla cosiddetta Legge Bersani, costituisce un importante strumento a difesa dei diritti del consumatore. Tale legge prevede, a questo proposito, l’obbligo per l’operatore che fornisce il servizio di telefonia di indicare esplicitamente nel contratto la facoltà per il cliente di recedere in qualunque momento. Il fornitore non può, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
Non è necessario indicare nella disdetta le ragioni che sono alla base di tale decisione. La comunicazione di recesso dal contratto va inviata all’operatore con raccomandata con avviso di ricevimento oppure via fax, avendo cura di allegare la fotocopia di un valido documento d’identità del cliente.
Costi di disattivazione
Il fornitore dei servizi non può addebitare alcuna penale al cliente che intenda cessare un contratto di telefonia. Quest’ultimo, però, dovrà corrispondere all’operatore una somma determinata a titolo di costi di disattivazione, il cui importo sarà addebitato nella bolletta immediatamente successiva alla comunicazione di recesso. L’ammontare di tali costi varia a seconda dell’operatore: è possibile consultare una tabella riassuntiva dei costi di recesso applicati dai vari operatori sul sito dell’AGCOM.
Il consumatore, inoltre, dovrà sostenere i costi relativi ai servizi che gli verranno forniti nel corso dei 30 giorni corrispondenti al periodo di preavviso. In ogni caso, non è dovuto all’operatore alcun corrispettivo per prestazioni erogate a decorrere dalla data di recesso, cioè una volta che siano trascorsi trenta giorni dalla ricezione della disdetta.