I limiti dell’accordo di riservatezza
L’accordo di riservatezza è un contratto utile in tutti i quei casi in cui, nel corso delle trattative per la conclusione di un diverso contratto o in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa, una parte è necessitata a rivelare all’altra delle informazioni relative alla propria attività (il cosiddetto know-how) che abbiano una particolare rilevanza sul piano economico e concorrenziale.
L’importanza della segretezza delle informazioni
Le informazioni oggetto dell’accordo di riservatezza consentono al titolare delle stesse di adottare tecniche e processi differenti e vantaggiosi rispetto a quelli conosciuti dai suoi concorrenti. Per questo motivo, la segretezza di tali informazioni è di fondamentale importanza e assume una propria rilevanza economica. L’accordo di riservatezza ha esattamente lo scopo di tutelare tale segretezza. Il carattere confidenziale delle informazioni va specificato all’interno dell’accordo. Con questo contratto una parte, o entrambe reciprocamente, si impegnano a non divulgare a terzi il contenuto di tali informazioni.
I limiti dell’accordo di riservatezza
Quando l’accordo si riferisce a informazioni acquisite in occasione di un rapporto di lavoro, è opportuno che anche successivamente alla conclusione di quest’ultimo continui a sussistere l’obbligo di non divulgazione. Tuttavia, un ragionevole limite di durata va comunque previsto anche per l’accordo di riservatezza. Un altro importante limite all’obbligo di riservatezza è rappresentato dalle ipotesi che escludono la responsabilità del contraente in caso di divulgazione delle notizie. Tale eventualità si verifica quando le informazioni oggetto dell’accordo sono già di pubblico dominio o lo diventano per causa non imputabile al soggetto tenuto alla segretezza, oppure quando questi ne abbia conoscenza da una diversa fonte.
L’assistenza di un avvocato può risultare di aiuto nella stipula di un simile accordo. In ogni caso, è bene prestare la massima attenzione nella compilazione di tale accordo, in particolare riguardo a quelle clausole che prevedono l’esistenza di una penale prestabilita o che comunque regolano gli aspetti relativi alle conseguenze risarcitorie dell’eventuale violazione del patto di segretezza.