Condizioni generali di vendita

Le condizioni generali di vendita sono delle disposizioni contrattuali predisposte esclusivamente da una delle parti del contratto, di solito un’impresa, che mira a regolare in maniera simile e uniforme i molteplici scambi commerciali nei quali è parte contrattuale.

Tali condizioni sono valide ed efficaci solo se, al momento della conclusione del contratto, l’altra parte le conosceva o avrebbe potuto conoscerle, usando l’ordinaria diligenza.

L’efficacia delle condizioni generali

Le condizioni generali di vendita sono disciplinate e trovano applicazione soprattutto nella cosiddetta contrattazione di massa, in cui un soggetto propone delle clausole standard ad un numero indistinto di destinatari.

E’ una situazione che si verifica di frequente nel settore commerciale, sia nell’ambito degli scambi tra aziende e fornitori, che in quelli diretti alla clientela finale.

La disciplina normativa mira a favorire la rapidità degli scambi commerciali, ritenendo sufficiente che chi predispone le condizioni generali di vendita metta a disposizione dell’altra parte i mezzi adatti (come moduli e formulari) a farle conoscere il contenuto di tali clausole.

D’altro canto, la parte destinataria delle clausole è tutelata dalla previsione normativa in base alla quale alcune clausole, considerate particolarmente svantaggiose, non hanno alcuna efficacia se non vengono da essa specificamente approvate e sottoscritte.

Le clausole vessatorie

Tali clausole sono conosciute come clausole vessatorie, o onerose, e si riferiscono, ad esempio, alle limitazioni di responsabilità del venditore, alla facoltà di recedere dal contratto o alla previsione di decadenze a carico del contraente destinatario delle clausole. Come detto, se tali clausole non vengono approvate singolarmente per iscritto, non hanno efficacia nei confronti del destinatario.

Se quest’ultimo, inoltre, è considerato dalla legge come consumatore (come accade, ad esempio, nel settore dei contratti bancari o in quelli relativi alle utenze domestiche come telefonia, energia elettrica o gas), le conseguenze della presenza di tali clausole nel contratto sono ancora più drastiche. Per esse, infatti, è sancita la nullità anche in caso di eventuale sottoscrizione specifica, a meno che le stesse siano state oggetto di trattativa individuale.