I limiti del accordo di non concorrenza
L’accordo di non concorrenza esteso al periodo successivo alla fine del contratto regola le esigenze del dipendente e dell’imprenditore : il primo ha diritto a un corrispettivo mentre il secondo controlla la diffusione del know-how aziendale presso la concorrenza.
I limiti del accordo di non concorrenza
Il codice civile detta le regole del accordo di non concorrenza con il quale il prestatore d’opera è limitato nella sua attività se questa entra in competizione con le mansioni precedenti. La clausola di non concorrenza è nulla se non è redatta in forma scritta e, inoltre, devono essere rispettati altri limiti per non inficiare la validità dell’obbligazione. Questi riguardano la zona geografica che non deve essere troppo estesa e l’estensione temporale fissata per legge. Il vincolo dura cinque anni se la figura ha un ruolo dirigenziale, mentre solo tre anni per ruoli diversi.
La clausola di non concorrenza nel rapporto di lavoro
Una particolare importanza è rivestita dal limite di oggetto: infatti una eccessiva ampiezza non permette al prestatore di svolgere la sua professione, impedendogli di realizzare un reddito da lavoro. Tra i limiti del accordo di non concorrenza è presente anche quello del corrispettivo: il prestatore che si impegna a non svolgere un’attività concorrente riceve un corrispettivo che deve essere calcolato tenendo presente il ruolo, la retribuzione economica, l’ampiezza dell’area territoriale (in cui non può esercitare) e i tempi. Con l’obbligo di fedeltà del dipendente l’azienda impedisce a una figura subordinata di passare ad altra impresa concorrente.
Il documento relativo al accordo di non concorrenza da noi proposto evita di sostenere le spese della parcella di un legale. Nelle due pagine sono presenti le voci inerenti il corrispettivo, la durata, l’area geografica e tutto ciò che è necessario per non incorrere nella nullità. Si risolve così il problema burocratico ma, se sono necessarie delucidazioni, l’avvocato è la figura di riferimento più idonea.