SCRIVERE UNA LETTERA DI LICENZIAMENTO

Il licenziamento del dipendente trova la propria disciplina negli articoli 2118 e seguenti del Codice civile e nella Legge 604 del 1966. La relativa lettera deve esplicitare i motivi che hanno portato a porre fine al rapporto di lavoro

Le tipologie di licenziamento previste dalla normativa vigente

 


Secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi nazionali dei lavoratori di categoria, il datore di lavoro recede unilateralmente dal contratto facendo pervenire al dipendente una lettera che indica la giusta causa che ha comportato il venir meno del vincolo fiduciario e che preclude la prosecuzione del rapporto. Nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, il documento deve specificare rispettivamente la condotta del lavoratore inadempiente gli obblighi contrattuali e il fatto attinente la vita dell’azienda in generale che giustifica l’atto.

La lettera: forma e termini

 

La lettera di licenziamento – redatta per iscritto, datata e sottoscritta dal datore di lavoro – deve essere notificata al dipendente. Nel caso sussista una giusta causa, la cessazione del rapporto di lavoro interviene con effetto immediato, senza la necessità di fornire un preavviso, ma deve essere sempre preceduta da una contestazione disciplinare che permetta al lavoratore di modificare la sua condotta. Qualora, invece, ricorra un giustificato motivo deve essere fornito al lavoratore un preavviso. Il rispetto dei limiti e delle modalità sopraccitate rende valido il recesso unilaterale.

Una lettera scritta in conformità a questi crismi non solo rende impeccabile il documento dal punto di vista formale, ma preclude o vanifica l’eventuale impugnazione del provvedimento da parte del dipendente che lo ritenga affetto da vizi. Qualora sorgano dei dubbi in fase di redazione del documento è consigliabile rivolgersi a un legale.