L’ATTO DI DIFFIDA E/O MESSA IN MORA

In caso di inadempimento contrattuale, il creditore che intende ricevere la propria prestazione può inviare al debitore un atto formale per iscritto, intimandogli di adempiere l’obbligazione dovuta entro il termine indicato, precisando che trascorso inutilmente tale termine il contratto si intenderà risolto di diritto (diffida), ovvero manifestando il proprio interesse all’esecuzione del contratto ma facendo gravare sul debitore ogni conseguenza negativa dello stesso (messa in mora).

Differenza tra diffida e messa in mora: quando ricorrere all’uno o all’altro provvedimento

Diffida e messa in mora si differenziano per le conseguenze derivanti al debitore. Con la messa in mora il creditore interrompe la prescrizione, fa decorrere dal ricevimento dell’atto da parte del debitore ogni effetto del suo ritardo nell’adempimento (interessi c.d. moratori e responsabilità nel caso in cui la prestazione divenga impossibile).

La costituzione in mora non è necessaria per debito derivante da fatto illecito, in presenza di dichiarazione scritta del debitore di non voler eseguire l’obbligazione o per obbligazioni portabili quando sia già scaduto il termine.

Con la diffida, invece, il creditore manifesta espressamente la propria volontà di risolvere il contratto qualora l’adempimento non intervenga entro un termine fissato dallo stesso creditore, di norma non inferiore a quindici giorni.

Se il debitore persiste nell’inadempimento, pertanto, dovrà sopportare i costi del giudizio di accertamento e dell’eventuale fase esecutiva, esponendosi in ogni caso al pagamento di tutti i costi sostenuti dal creditore per il recupero del proprio credito.

Come predisporre un atto di diffida e/o messa in mora

Per produrre i loro effetti, diffida e messa in mora devono essere indirizzate al legittimo destinatario e redatte per iscritto a pena di inefficacia.

Con espresso riferimento al loro contenuto, pur dovendo entrambi gli atti intimare l’adempimento, si precisa che la diffida deve necessariamente contenere l’avvertimento che il mancato rispetto del termine assegnato comporterà la risoluzione del contratto.

Non richiedendo l’impiego di formule solenni, possono essere predisposti dalla parte personalmente senza l’ausilio di un avvocato. Tuttavia, in caso di dubbio sull’atto da predisporre, è sempre consigliabile ricorrere al parere di un legale.