Come cavarsela in una negoziazione a rischio

La diffida ad adempiere può essere seguita dal ricorso alle vie giudiziarie se l’inadempiente non provvede ai suoi obblighi. È un istituto di autotutela che con la costituzione in mora rende la controparte responsabile del ritardo.

Cos’è l’atto di diffida

La diffida ad adempiere è un mezzo previsto nei contratti con obbligazioni corrispettive con cui si mira a ottenere quanto dovuto dalla controparte. Si tratta di una richiesta che invita la controparte ad adempiere a quanto stabilito dal contratto ed è un modo per fare presente che, se il diritto non viene riconosciuto, si potranno adire vie legali. La diffida ad adempiere, stragiudiziale, prevede un tempo di 15 giorni trascorso il quale, se non saranno rispettati gli obblighi, si ha la risoluzione del contratto e un’eventuale richiesta di risarcimento danni.

L’istituto della diffida ad adempiere: strumento di autotutela

Con la messa in mora si chiede ufficialmente alla controparte un adempimento contrattuale: la legge impone che chi è in attesa dell’adempimento lo confermi. Da quel momento hanno inizio gli effetti della mora. Gli scopi della diffida ad adempiere e della messa in mora sono differenti a seconda del fine che si vuole raggiungere: i documenti possono essere integrati o avviati in successione. Nella compilazione dell’atto di diffida e della messa in mora devono essere indicati i dati e i termini del contratto, oltre a quelli inerenti il destinatario (persona o società).

L’atto di diffida deve essere inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno: è importante ricordare che dalla data del ricevimento della diffida ad adempiere inizia il tempo concesso prima della risoluzione del contratto. Il modello si compone di due pagine e non è necessario un legale: in caso di difficoltà, però, è opportuno chiedere l’assistenza di un avvocato.